Perequazione delle pensioni: il meccanismo di raffreddamento non costituisce prelievo tributario
Con la sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della Legge di bilancio per il 2023 nella parte in cui prevede, per l’anno 2023, un meccanismo di “raffreddamento” della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici, riconoscendo la perequazione automatica solo per le pensioni pari o inferiori a quattro volte il minimo stabilito dall’INPS. La rivalutazione, a giudizio della Corte, non costituisce una decurtazione del patrimonio del beneficiario, nonostante il protrarsi nel tempo dei relativi effetti.
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