Indennità per ferie non godute: l’onere della prova grava sul datore anche per il dirigente
Con l’Ordinanza n. 32689 del 15 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, riaffermando i principi consolidati di derivazione europea in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute. La Corte ha ribadito che il diritto a queste ultime sia fondamentale e irrinunciabile e che l’onere di provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruirne, anche mediante un invito formale e un avviso sulle conseguenze del mancato godimento, grava sempre sul datore di lavoro. Tale principio si applica anche alla figura del dirigente, la cui autonomia nella programmazione delle ferie non è sufficiente a invertire detto onere probatorio.
* * *
L'articolo integrale è disponibile su Il Giuslavorista.