Dl Semplificazioni e sanzioni Gse, qual è il nuovo limite ai controlli?
Il DL Semplificazioni all’art. 56 comma 7 lettera a) ha modificato il comma 3 dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011.
Il comma 3 dell’articolo 42 del Decreto Rinnovabili disponeva che “Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate […]”, senza prevedere alcun limite temporale entro il quale il GSE potesse procedere in tal senso.
Per effetto della modifica, al suddetto comma 3 è stato ora aggiunto - come ulteriore requisito affinché il GSE possa disporre la decadenza dagli incentivi - che si sia “in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Tale ultima norma dispone, al comma 1, che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Ciò significa che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’articolo 42, decorso il suindicato termine di diciotto mesi dal riconoscimento degli incentivi, in linea generale il GSE non potrà più disporre la decadenza dagli stessi né, di conseguenza, recuperare quelli già versati.
Stante il rinvio generale ai presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve tuttavia ritenersi che il suddetto limite temporale non sussista nel caso in cui l’incentivo sia stato conseguito “sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato” (comma 2). In tale ultimo caso, dunque, il provvedimento di decadenza e il conseguente recupero degli incentivi già erogati, potrà essere disposto dal GSE anche dopo la scadenza del termine dei diciotto mesi.
Lo scenario che ne è conseguito sta generando un grande interesse e molte richieste di informazioni da parte di proprietari di impianti e di operatori del secondario (dato l’impulso che tale norma potrebbe dare a questo mercato).
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