Rimborso di ritenute su pensioni: la Cassazione conferma l’imponibilità esclusiva nello stato di residenza
Con la sentenza n. 10308/2024, la Corte di cassazione ha statuito che ai fini del rimborso delle ritenute a cui era stata assoggetta la pensione di fonte italiana di un contribuente residente all'estero, non è necessario dimostrare l'effettivo assoggettamento a imposizione fiscale nel Paese estero, essendo sufficiente l'astratta imponibilità in quel Paese.
Secondo l’orientamento della Corte, la corretta interpretazione dell’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Turchia in materia di pensioni porta a ritenere sussistente l’esclusiva potestà impositiva dello Stato di residenza.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Fiscalità Internazionale, a cui si rimanda per il testo integrale.
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