Esterovestizione: (anche) ai fini dell’imposta di registro rileva la sede della direzione effettiva

Con la recente sentenza n. 17289/2024, la Suprema Corte torna ad occuparsi di un caso di esterovestizione ai fini dell’imposta di registro.

A tal proposito, ha ribadito il principio secondo cui – ai fini dell’imposta di registro e ai fini delle imposte dirette – la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, coincide con quella di sede effettiva (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.

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