La Corte di Cassazione sulla differenza tra percezione e ritenzione di erogazioni pubbliche

Con sentenza n. 26180 depositata il 3 luglio scorso, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito i confini applicativi della fattispecie di cui all’art. 316-ter c.p., sancendo l’irrilevanza penale della condotta di indebita ritenzione di erogazioni pubbliche che siano state, ab initio, legittimamente percepite.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio 231, a cui si rimanda per il testo integrale.

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