Applicazione attenuata nel processo tributario del principio di non contestazione

Con la recente sentenza n. 17334 depositata il 26 gennaio 2026 la Corte di cassazione torna ad occuparsi dell’applicazione del principio di non contestazione nel processo tributario. A tal proposito, uniformandosi al proprio orientamento, la Suprema Corte ha stabilito che nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di un atto affermativo della pretesa fiscale, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato (preteso) mediante l’atto impositivo, atto preesistente al processo nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale. In questa prospettiva, la difesa dell’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, già integra la contestazione dell’avversa prospettazione di parte.

* * *

Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.

Clicca qui per l’articolo completo.