Il segreto professionale richiede la valutazione delle ragioni per cui è stato opposto
Con la recente ordinanza n. 16795 depositata il 23 giugno 2025, la Sezione tributaria della Suprema Corte si occupa dell’acquisizione di documenti nel corso della verifica fiscale in presenza di un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui, nel caso in cui nel corso della verifica nei confronti di un professionista venga eccepito il segreto professionale, l’autorizzazione deve essere necessariamente correlata all’esigenza di esplicitare l’avvenuta comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti, ovverosia dei motivi per i quali il contribuente-professionista ha opposto il segreto e delle ragioni che, secondo l’organo verificatore, rendono necessari e/o indispensabili, ai fini della verifica fiscale in atto, l’esame dei documenti e/o l’acquisizione delle notizie “secretati”. Ne consegue che siffatta autorizzazione può essere solo successiva all’opposto segreto professionale.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.
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