Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: la cassazione esclude il reato

Nella recente sentenza n. 20191 depositata il 30 maggio scorso, la Terza sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci affermando che il reato di cui all’art. 517 c.p. non si configura nel caso di merce proveniente da Stato estero e destinata ad altro Stato estero, che non sia mai uscita dalla sfera della disponibilità del detentore e che non sia destinata alla commercializzazione nel mercato interno italiano e, perciò, non presentata alla dogana. 

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, infatti, mancava l’elemento ogget-tivo del reato della “messa in circolazione”, necessario ai fini della integrazione della fattispecie penale. I fatti oggetti di causa, peraltro, non erano idonei a provocare un’offesa al bene giuridico protetto dalla norma penale, ovvero l’ordine economico nazionale.

Diversamente, si afferma, la detenzione di prodotti industriali con segni mendaci potrebbe integrare il reato di cui all’art. 517 c.p. nella sua forma tentata quando sia possibile provare che i beni siano destinati, di fatto, al mercato interno e non al mero transito.

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Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di giugno 2025 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa

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