Giustificato rifiuto a svolgere le mansioni superiori: illegittimo il licenziamento
E' illegittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa; prefigura, inoltre, gli estremi dell’eccezione di inadempimento, nel caso in cui tale rifiuto sia determinato dal mancato riconoscimento del superiore livello, maturato dal lavoratore a fronte dello stabile svolgimento delle nuove mansioni da oltre tre anni.
La sentenza in esame concerne un caso del tutto particolare, in cui il recesso del datore di lavoro era stato determinato dal rifiuto (parziale) del lavoratore a svolgere mansioni corrispondenti ad un livello superiore rispetto a quello formalmente assegnato, in considerazione del mancato riconoscimento da parte dell’azienda di tale superiore livello (nonostante le mansioni oggetto di contestazione fossero svolte dal dipendente da ben tre anni). In sentenza la Corte di Cassazione ha confermato le pronunce dei giudici di merito che avevano ritenuto legittimo il rifiuto del lavoratore, qualificandolo alla stregua di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato dall’azienda sulla base di una asserita insubordinazione del dipendente.
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