Gli obblighi di verifica in capo al cedente nell'ambito del c.d. tax free shopping
L’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, in attuazione degli artt. 146, paragrafo 1, lett. b) e 147, Direttiva IVA 2006/112/CE, prevede un regime di sgravio dell’IVA (c.d. tax free shopping) per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro effettuate nei confronti di soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, per il proprio uso personale o familiare, trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Unione Europea. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28441, depositata il 15 ottobre 2021, ha fornito importanti chiarimenti in tale ambito, confermando l’insussistenza del diritto allo sgravio dell’IVA in mancanza di una verifica da parte del cedente della destinazione dei beni ceduti all’uso personale o familiare dell’acquirente. Il presente articolo analizza gli obblighi di verifica in capo al cedente ai fini dell’applicazione del meccanismo di cui al citato art. 38-quater, sulla base delle recenti novità giurisprudenziali.
L'articolo, redatto in collaborazione con il Dott. Davide Accorsi dello studio PwC TLS, è disponibile in forma integrale su Fiscalità e Commercio internazionale.