Diritto penale dell’economia e dell’impresa

Il controverso concetto di “verità” e di “fatto materiale” nelle false comunicazioni sociali

La scomparsa di quattro parole (“ancorché oggetto di valutazione”) nel testo degli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n.69 (cd. Legge “anticorruzione”) non costituisce la premessa a configurazioni differenti delle norme incriminatrici e pertanto il falso valutativo continua a mantenere il suo precedente rilievo penale, in particolare quando vengano violati criteri predeterminati dalla Legge (esempio le norme previste dal Codice Civile) o comunque tecnicamente indiscussi (quali principi contabili nazionali od internazionali). Le Sezioni Unite sostengono che il bilancio non contenga fatti, ma il loro “racconto” sulla base di criteri di stima fissati da norme nazionali e comunitarie nonché dagli standard certificatori OCI e IFRS. Il documento contabile, infatti, resta intriso di valutazioni, che vengono però ricondotte all’alveo dei parametri contenuti nelle norme civilistiche e, soprattutto, di quelli molto più stringenti delle tecniche di redazione del bilancio. Il rinvio a tali norme civilistiche e tecniche viene operato dalla Suprema Corte senza effettuare alcuna cernita, né prevedere una serie di criteri direttivi tali da orientare l’interprete provocando l’insorgere del rischio che la norma incriminatrice risulti la “faccia sanzionatoria” (rectius, prescrizioni di condotta penalmente rilevante) di precetti di natura civilistica, o finanche tecnica, compromettendo la stessa autonomia e compatibilità costituzionale del precetto penale. Il criterio deputato ad assumere rilevanza, dunque, non è quello della veridicità del documento di bilancio, bensì il c.d. “vero legale”, un parametro tipicamente in uso tra i commercialisti e i redattori di bilanci o di altre comunicazioni sociali ed, invece, del tutto fuori dalla portata non solo del comune cittadino fruitore del bilancio, ma del giudice stesso. Quest’ultimo, infatti, pur essendo peritus peritorum, in una materia così tecnica viene ridotto ad un ruolo di carattere logico-formale, essendo privo delle necessarie conoscenze e competenze tecniche per poter comprendere e valutare a pieno le risultanze peritali.

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