Il credito del professionista inserito in un’associazione professionale
Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis n. 2 cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’ associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento.
Un avvocato depositava istanza di ammissione al passivo del Fallimento di una S.r.l. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2751-bis n. 2 c.c. per un credito derivante da prestazioni professionali rese in favore della società quando era ancora in bonis. Il Tribunale di Milano ammetteva il credito in via chirografaria e non in privilegio come richiesto, ritenendo che la prestazione fosse stata resa dallo studio associato di cui il ricorrente faceva parte in collaborazione con altri professionisti, senza che fosse pertanto possibile individuare l’attività svolta personalmente dal professionista.
Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione ritorna sul tema cruciale del riconoscimento, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., del credito per prestazione d’opera intellettuale resa da un associato in favore del cliente dell’associazione professionale, individuando caratteristiche e confini dell’istituto.
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