Diritto di famiglia

Il diritto del minore a crescere e permanere nella famiglia d’origine, anche “allargata”

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28257 del 4 novembre 2019 riguarda il caso in cui i minori debbano essere temporaneamente allontanati dai genitori i quali, versando in uno stato di difficoltà, potrebbero ostacolare l’educazione e lo sviluppo psico-fisico del figlio. In particolare, si tratta di quelle misure, di cui all’art. 333 c.c., volte a superare la condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori senza arrivare all’estremo di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.. Tali misure possono declinarsi nelle forme dell’affido interfamiliare, ai parenti entro il quarto grado, oppure dell’affido etero-familiare. Pertanto, la pronuncia in esame si occupa di analizzare l’ordine di preferenza tra le due tipologie di affidamento alla luce del preminente interesse del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia d’origine.

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