Diritto del lavoro

Infondatezza del fatto posto a fondamento del licenziamento: scatta la reintegra senza potere di discrezionalità per il giudice

La previsione contenuta nel novellato art. 18, comma 7, St. Lav., secondo cui il giudice può applicare la disciplina di cui al comma 4 del medesimo articolo, deve essere interpretata nel senso che, in caso di inesistenza del fatto posto alla base del licenziamento e considerati gli elementi del caso concreto, si applichi la reintegra. Al contrario, nel caso in cui sussista il fatto posto alla base del recesso, ma non sia tale da costituire un giustificato motivo di licenziamento, si dovrà applicare la sola tutela risarcitoria. L’inesistenza giuridica del fatto obiettivo presupposto, valutate altresì le circostanze del caso concreto, esclude che la scelta sia rimessa alla discrezionalità del giudice.

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