Crisi d'impresa

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento: ampio raggio d’azione per il P.M.

Con il provvedimento n. 2228/2017, la Corte di Cassazione ritorna sul tema del potere di iniziativa del Pubblico Ministero per la dichiarazione di fallimento ex art. 7 l.fall., individuando caratteristiche e confini dell’istituto.

Secondo la Corte, il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la "notitia decoctionis" sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo, sia esso individuale o collettivo.

 

Il caso di specie

Con ricorso in Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica di Milano proponeva impugnazione avverso il provvedimento di revoca del fallimento di una S.r.l. emesso dalla Corte d’Appello meneghina, sviluppando due distinti motivi di gravame: il primo, consistente nell'erronea interpretazione dell'art. 7 l.fall., il secondo, nell’errata valutazione degli atti del procedimento.

Secondo la Corte d’Appello di Milano, la dichiarazione di fallimento della società doveva essere revocata in quanto alla data della presentazione dell'istanza da parte del P.M. (i) nessun procedimento penale risultava incardinato avverso la S.r.l., (ii) la notitia decoctionis della società era stata acquisita dal P.M. nell'ambito di un procedimento relativo a soggetti diversi dall'ente in questione, (iii) il potere di iniziativa del pubblico ministero sancito dall’art. 7 l.fall. è limitato alle ipotesi in cui lo stato di insolvenza del debitore emerga all’interno di un procedimento penale di cui questi sia parte.

La prima Sezione civile della Suprema Corte cassava la sentenza impugnata accogliendo il riscorso promosso dal Procuratore Generale con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

 

Questioni giuridiche. Il contesto normativo di riferimento e i principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia

Come noto, il fallimento può essere dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori e del Pubblico Ministero. La tutela dell’interesse pubblico alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente, dopo la riforma del 2006, è affidata al Pubblico Ministero, essendo venuta meno l’iniziativa ex officio originariamente prevista dall’abrogato art. 8 l.fall.

La legge fallimentare, nella sua formulazione attuale, circoscrive l’ambito dell’iniziativa pubblica alle ipotesi indicate all’art. 7 l.fall., ai sensi del quale il P.M. può presentare richiesta per la dichiarazione di fallimento quando l’insolvenza risulti:

  • nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;
  • dalla segnalazione proveniente dal giudice nell’ambito di un procedimento civile.

Il tenore della norma e, in particolare, della la locuzione “ovvero”, hanno contribuito (e contribuiscono tuttora) ad incrementare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto in ordine al novero delle fonti informative che legittimano l’attivazione dell’iniziativa del P.M.


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