Contenzioso tributario

L’accertamento sulla residenza deve basarsi sulla collaborazione leale tra Comune e richiedente

Il luogo di residenza di una persona è individuato dall’interazione di due elementi: lapermanenza perun tempo apprezzabile nel territorio di un determinato Comune (elemento oggettivo) e la volontà di fissarvi stabilmente la propria dimora (elemento soggettivo). Il luogo di residenza non muta per effetto di allontanamenti dall’ambito comunale più o meno prolungati, purché la persona torni sistematicamente alla propria dimora abituale non appena possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Gli accertamenti finalizzati alla verifica della sussistenza della residenza nel Comune devono essere condotti in base al principio di leale collaborazione: pur non dovendo essere concordati, essi non devono avvenire nei periodi di assenza della persona dalla propria dimora abituale, onde evitare che essi abbiano necessariamente un esito negativo.


La lettura integrale dell'articolo è riservato agli abbonati di 
GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 6/2021