Business crisis

L’ammissione allo stato passivo del credito per contribuzione relativa alla gestione separata

Il decreto in esame, con cui il Tribunale di Novara ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dall’Inps, s’innesta nell’ambito del filone giurisprudenziale che, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 1545/2017, ha riconosciuto la natura di lavoratore autonomo dell’amministratore di società.

I giudici di primo grado, infatti, danno puntuale attuazione al principio espresso nella sentenza citata e affermano che “l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società di capitali sono legati da un rapporto di tipo societario che, in ragione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza di coordinamento, non è ammesso tra quelli di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.: infatti l’attività dell’amministratore non è eterodiretta e quindi coordinata ai sensi della disposizione richiamata, pertanto, il rischio del mancato pagamento del contributo previdenziale non può essere trasferito all’ente previdenziale”.

La lettura integrale dell'articolo è riservata agli abbonati de "Il Fallimentarista", per maggiori informazioni clicca qui.