Procedimento di ripartizione: l’interpretazione offerta dal Tribunale di Modena al comma 1 dell’art. 110 l.fall.
Nel procedimento di ripartizione, ai sensi del novellato art. 110 l.fall., il creditore opponente deve avere la possibilità di ottenere anticipatamente l’assegnazione delle somme previo rilascio di idonea garanzia di restituzione. Nell’ipotesi in cui invece il creditore opponente non presti alcuna garanzia, il quarto periodo del comma 1 dell’art. 110 l.fall. prevede la facoltà di ottenere il pagamento in sede di riparto previa prestazione di fideiussione. Il creditore opponente non è più titolare di un'aspettativa di mero fatto, ma di un vero e proprio diritto all'accantonamento, seppure nelle forme attenuate della capienza dell'accantonamento meramente contabile.
Nel caso prospettato dinanzi al Tribunale di Modena, alcuni creditori di una S.r.l. fallita ammessi al passivo in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., instauravano giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (senza rilasciare fideiussione) per ottenere il riconoscimento del proprio credito in prededuzione. In pendenza del giudizio, il curatore depositava il riparto parziale senza tenere conto delle pretese vantate dall’istante.
Avverso il riparto, i creditori proponevano reclamo dolendosi del fatto che nessun accantonamento neppure “prudenziale” era stato effettuato in considerazione delle pretese spiegate con l’opposizione, con il rischio che l’attivo non fosse sufficiente a coprire tutti i crediti in prededuzione di pari rango.
Instaurato il contraddittorio, convocati tutti i controinteressati, il curatore affermava che l’accantonamento non era stato effettuato in quanto – in assenza di una sentenza o della presentazione di una fideiussione a garanzia - la mera opposizione allo stato passivo non rientra tra le ipotesi per le quali la legge fallimentare contempla accantonamenti.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza in commento, chiarisce il tenore del "nuovo" comma 1 dell’art. 110 l.fall. e accoglie il reclamo annullando il riparto parziale per la parte in cui non riconosce il credito in favore del reclamante.
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