La confisca per equivalente nei confronti di societa’ schermo
La recente sentenza della Cassazione, terza sezione penale, n.3099 del 2016 ha ribadito la possibilità di disporre la confisca per equivalente nei confronti di una società schermo, non operativa, costituita al fine di occultare attività illecite.
Nel caso di specie i reati contestati erano la dichiarazione infedele ed il riciclaggio (648 bis c.p.).
La sentenza ci offre l’occasione per alcune riflessioni sull’istituto della confisca.
La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall’art. 240 c.p. che, ponendo un vincolo di indisponibilità sui beni del reo, si realizza con l’espropriazione a favore dello Stato di ciò che è servito a commettere il reato (prezzo del reato), ovvero che dal reato è derivato, costituendone il prodotto (ciò che scaturisce dal reato) o il profitto (il vantaggio che ne deriva).
La confisca per equivalente ne rappresenta una fattispecie peculiare disciplinata dall’art. 322 ter c.p., a mente del quale, nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
L’art. 648 quater c.p. prevede altresì che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter, é sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
Ciò premesso, si ritiene opportuna una riflessione sulla confisca per equivalente nei confronti di una società- schermo/interposta, nel caso in cui venga contestato il reato di riciclaggio.
La recente sentenza in esame ribadisce che la confisca per equivalente è obbligatoria ex art.648 quater nei confronti della società schermo utilizzata per riciclare somme provenienti dal reato di riciclaggio in altre attività.
La sentenza ricalca quanto già affermato dalla Cassazione Penale Sez. Ter. del 28 luglio 2009 n. 33409 “In caso di concorso di persone nel reato, ai fini dell'applicazione della confisca "per equivalente" deve trovare applicazione il principio solidaristico che appunto informa la disciplina del concorso di persone nel reato, onde la misura ablativa può interessare "indifferentemente" ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto, non essendo questo ricollegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, ma alla corresponsabilità di tutti alla commissione dell'illecito (nella specie, a seguito di sentenza di "patteggiamento" per il reato di riciclaggio, il giudice aveva proceduto alla confisca "per equivalente" ex art. 648 quater c.p. di un autoveicolo che si assumeva nella disponibilità di uno dei correi, sia pure per interposta persona; la Corte, con l'affermazione di cui in massima, ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente attinto dalla confisca dell'autoveicolo, che si era lamentato del fatto che la misura ablativa aveva riguardato per l'intero, e non "pro quota", solo la sua persona).
Successivamente con la sentenza n. 10561/2014, le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nei confronti di una persona giuridica, è consentito esclusivamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni che siano direttamente riconducibili al profitto del reato; viceversa, è escluso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di ulteriori beni della persona giuridica, salvo che quest’ultima non sia un mero schermo fittizio.
Alla luce delle precedenti osservazioni, atteso che l’art. 648 quater ordina la confisca anche nel caso di condanna del delitto di autoriciclaggio, sorge un ulteriore riflessione.
Nel caso in cui venga contestato il reato di evasione, potrebbe essere addebitato anche il reato di autoriciclaggio, in relazione alle somme non dichiarate.
In quest’ultima ipotesi, sulla scorta delle precedenti osservazioni, il GIP potrebbe procedere con il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società interposta, costituita per utilizzare le somme rivenienti dal reato di autoriciclaggio.
Pertanto anche nel caso del reato di autoriciclaggio si renderebbe obbligatorio il sequestro dei beni della società schermo.