Lo scambio di informazioni tra autorità amministrative
A livello internazionale, lo scambio automatico di informazioni tra Stati è un meccanismo in costante sviluppo. Al fine di comprendere la portata dei progressi conseguiti, è opportuna un’analisi delle norme che regolano la trasmissione delle informazioni tra autorità amministrative.
Lo scambio di informazioni tra autorità amministrative transnazionali è disciplinato a livello internazionale dall’articolo 26 del Modello OCSE, a mente del quale: “The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1 and 2. “
Per quanto concerne l’ambito soggettivo, lo scambio di informazioni riguarda le “Autorità competenti” degli Stati Contraenti (tipicamente indicate da ogni Stato in sede pattizia); si evidenzia altresì che lo scambio di informazioni può riguardare qualsiasi soggetto, anche residente di Stati terzi, poiché non si applicano gli Art. 1 e 2 del Modello convenzionale.
Dal 2012, ai sensi del paragrafo 5.2 del Commentario all’art. 26, lo scambio di informazioni può riguardare anche “gruppi omogenei di contribuenti”.
Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione della norma, non sono previsti limiti circa la tipologia di informazioni oggetto dello scambio, potendo riguardare anche quelle imposte non coperte dall’Art. 2.
Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che nel 2012 è stato introdotto il criterio fondamentale della “prevedibile rilevanza” (foreseeably relevant), che garantisce un’operatività estesa per lo scambio di informazioni; tuttavia, ne deriva che gli Stati Contraenti non sono liberi di intraprendere le cd. “fishing expeditions”, ovvero di richiedere informazioni che difficilmente potrebbero ritenersi rilevanti in relazione ai profili fiscali del contribuente, così come specificato nel Commentario Ocse.