La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sulla (inammissibile) stabilità dei provvedimenti cautelari industrialistici
In data 23.04.2026 la Corte di Giustizia ha emesso l’attesa decisione relativa alla stabilità dell’inibitoria cautelare industrialistica.
La sentenza in commento (causa C-132/25) trae origine da una controversia in materia di marchi tra due società attive nel settore della ristorazione. Nel marzo 2018 il Tribunale di Roma emetteva inibitoria cautelare ex art 131 CPI, a carico della resistente, con contestuale ordine di rimozione delle insegne e fissazione di una penale per il ritardo nell’esecuzione. La parte convenuta, constatata la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio previsto dalla legge per i provvedimenti a c.d. strumentalità piena, chiedeva la declaratoria di inefficacia del comando cautelare. I giudici di merito rigettavano tale domanda, qualificando l’ordinanza come “provvedimento anticipatorio” ai sensi dell’art. 132, comma 4, CPI – categoria esente dalla sanzione dell’inefficacia. La sentenza veniva appellata e, dopo conferma in secondo grado, approdava così dinanzi alla Corte di Cassazione, che a sua sollevava rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Proprietà Intellettuale, a cui si rimanda per il testo integrale.
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