La messa alla prova non è applicabile agli enti ex d.lgs. 231

Il contrasto giurisprudenziale viene risolto dalle Sezioni Unite

Risolvendo il contrasto giurisprudenziale di cui si è, a più riprese, occupato l’Osservatorio 231, la Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, con pronuncia del 27.10.2022, n. 14840, ha chiarito che l'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis c.p., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

Nell’ambito delle motivazioni depositate dalle Sezioni Unite in data 6 aprile 2023 si legge che:

“Le norme relative alla messa alla prova non contengono alcun riferimento agli "enti" quali possibili soggetti destinatari di esse e neppure le norme del D.Lgs. n. 231 del 2001, sebbene introdotte antecedentemente a quelle disciplinanti l'istituto della messa alla prova per gli imputati maggiorenni, contengono agganci o richiami deponenti per l'immediata applicabilità dell'istituto di più recente introduzione agli enti. Gli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 231 del 2001, infatti, nel dettare le disposizioni generali sul procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, oltre a prevedere l'osservanza delle norme specificamente dettate dal decreto, contengono un richiamo esclusivamente alle disposizioni del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili”.

L’articolo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio 231, a cui si rimanda per il testo integrale.

Clicca qui per l’articolo completo