Motivazione degli atti impositivi e nuovo onere della prova: riflessioni
Il contributo analizza il rapporto tra la nuova regola probatoria introdotta dalla L. n. 130/2022 e l’obbligo di motivazione degli atti impositivi.
L’art. 4 del d.d.l. di delega fiscale ha previsto il rafforzamento di tale obbligo “anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa”: tale norma appare strettamente collegata al nuovo art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. n. 546/1992, a riprova dell’insussistenza di una reale cesura tra osservanza dell’onere di motivazione del provvedimento e assolvimento dell’onere probatorio in sede processuale. Il thema decidendum è di fatto determinato dalla motivazione del provvedimento impugnato, a mezzo della quale l’Amministrazione deduce i fatti posti a fondamento del giudizio e tali fatti circoscrivono sin dal momento (pre-processuale) dell’accertamento le questioni che saranno oggetto di dibattimento nel giudizio.
Di particolare interesse, in tale contesto, le motivazioni addotte dalla recente giurisprudenza di merito sul tema. In tal senso si effettua una disamina della sentenza 23 novembre 2022, n. 3856, resa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa in materia di deducibilità dei costi d’impresa, secondo cui “gli elementi di prova acquisiti durante la fase istruttoria devono in ogni caso essere puntualmente indicati nell'atto impositivo, considerata la piena osmosi tra prova procedimentale e prova processuale”, ossia devono sussistere già nella fase procedimentale preordinata all’emissione del provvedimento impositivo.
Da questo punto di vista le contestazioni opposte dal contribuente in sede di ricorso con riferimento alla motivazione dell’atto impugnato potrebbero, in astratto, riverberare i propri effetti anche sul piano del mancato assolvimento dell’onere probatorio
L'articolo integrale è disponibile su MementoPiù, edito da Giuffrè.