Diritto dell’arte e dei beni culturali

La proprietà dell'opera tra diritti e limiti

Chi acquista, riceve in eredità o donazione, o comunque diventa proprietario di un’opera delle arti figurative, può pensare di poterne godere e disporre in modo pieno ed esclusivo. Ad esempio, di poterla trasferirla dalla casa di Milano a quella di montagna, o a quella in Costa Azzurra. 

Potrebbe anche pensare di utilizzare l’immagine di quell’opera, che tiene appesa nel salotto, nella home page del sito web che utilizza per promuovere la sua attività professionale o di impresa.

Può il proprietario fare tutte queste cose? Non sempre.

Un’opera d’arte, che sia una tela, una scultura, un’incisione, un disegno, e, in alcuni casi, una fotografia, può infatti essere protetta dal diritto d’autore o/e essere un bene culturale sottoposto alla disciplina prevista dalla legge. Cerchiamo di capire meglio.

Usando un linguaggio un po’ antico ma che rende bene l’idea, nel campo del diritto d’autore si distingue tra corpus mysticum e corpus mechanicum, essendo il primo l’elemento immateriale, “spirituale” dell’opera, il secondo il corpo fisico, l’oggetto materiale nel quale l’opera dell’ingegno si concretizza.




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