Legittimazione del creditore istante e accertamento del credito
1. Massima
In tema di fallimento, la relativa domanda rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale allo scopo di verificare la legittimazione al ricorso.
Pertanto, ai fini della individuazione del soggetto di cui all'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, "creditore" è qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamentecerto, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva e che deve essere oggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare.
2. Il caso
Con sentenza resa dal Tribunale di Roma nel luglio 2014 veniva dichiarato il fallimento di una S.r.l. su istanza di una Banca. Quest’ultima aveva depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento sostenendo di essere creditrice della Società in quanto subentrata nella titolarità di alcuni crediti derivanti da quattro mutui originariamente concessi da un altro Istituto poi fuso per incorporazione nella Banca medesima e successivamente soggetti a vicende circolatorie – cessione di ramo aziendale contenente detti mutui e successiva fusione nella Banca di società che aveva incorporato la cessionaria il ramo d’azienda - che si erano comunque concluse con il ritorno nella titolarità della Banca dei crediti medesimi. La pronuncia veniva reclamata dal debitore dinanzi alla Corte d’appello di Roma che, in accoglimento dell’impugnazione, revocava la sentenza ritenendo la carenza della qualità di creditore e quindi il difetto di legittimazione attiva in capo alla Banca ex art. 6 l.fall.La Banca proponeva dunque ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma. La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, accoglieva il ricorso presentato dalla Banca cassando la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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