Non deducibile la rinuncia al credito nei rapporti di cointeressenza

 

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 30812 depositata il 2 dicembre 2024, ha sottolineato la distinzione, ai fini della corretta deducibilità fiscale, tra perdite su crediti e rinuncia al credito nei rapporti di cointeressenza. In particolare, il rapporto di cointeressenza tra due società determina, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento insorto tra le stesse con una modalità diversa dal pagamento, non una perdita su crediti ma una rinuncia al credito del socio, indeducibile ai sensi dell’art. 94 del TUIR.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.

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