Note credito IVA e procedure concorsuali infruttuose: tra esigenze di tutela e rapporti tra ordinamento eurounitario e domestico
La sentenza dei giudici della Commissione tributaria provinciale di Vicenza offre lo spunto per esaminare da una diversa angolazione un tema già oggetto di ampio dibattito, anche su questa Rivista, riguardante l’art. 26, c. 2, del D.P.R. n. 633/1972: L’interprete è, infatti, chiamato nuovamente a confrontarsi con la questione relativa all’identificazione del dies a quo per l’emissione di note di credito Iva in presenza di procedure concorsuali, dovendo questa volta valutare la possibilità della diretta applicazione nell’ambito dell’ordinamento domestico dell’assunto della sentenza C-246/16, della Corte di Giustizia dell’Unione europea e al di fuori della controversia in relazione alla quale è stata resa. Nel caso deciso dalla sentenza in commento, l’Agenzia delle entrate ha contestato la detraibilità dell’Iva indicata in una serie di note di credito emesse da una società all’apertura di fallimenti e concordati preventivi che hanno coinvolto alcuni dei suoi clienti. A parere dell’Agenzia l’emissione di tali note era subordinata alla verifica dell’infruttuosità di dette procedure, verifica che poteva essere esperita solo alla conclusione delle medesime. Accogliendo la tesi della ricorrente, e affermando la diretta applicazione del principio scolpito nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-246/16, il giudice di prime cure ha invece ritenuto che l’emissione delle note di variazione in diminuzione può avvenire anche all’avvio delle procedure concorsuali, purché il soggetto debitore sia in grado di provare, con ragionevole certezza, che il credito vantato non può essere più saldato.
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