Tax advisory and tax compliance

PROVA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI NELLE CESSIONI INTRA-UE

Il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’elencazione delle prove che nell’ambito di una cessione intracomunitaria il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA. Viene in questo modo colmato il vuoto legislativo unionale e domestico che la Corte di Giustizia e la prassi dell’Amministrazione finanziaria nazionale hanno cercato nel corso degli anni di arginare, spesso con indicazioni non chiare e interpretazioni comunque a garanzia delle ragioni erariali. La questione ha assunto connotati particolarmente problematici nell’ambito delle cessioni “franco fabbrica”, fattispecie al ricorrere delle quali è stato chiesto al cedente di entrare in possesso di copia del documento di trasporto firmato dal cessionario. Per la prima volta il Regolamento cerca di ovviare a tale problema, riconoscendo validità probatoria alla dichiarazione rilasciata dall’acquirente che certifica, tra l’altro, la data e il luogo di arrivo dei beni nella destinazione stabilita.

La lettura integrale dell'articolo è riservata agli abbonati della rivista Il Fisco.