Consulenza tributaria e tax compliance

Responsabilità solidale tributaria ed estensione del giudicato favorevole: profili procedurali

Nell’ambito dell’imposta di registro in più casi il legislatore pone l’obbligo di pagamento in capo a più soggetti in via solidale. L’autonomia sul piano sostanziale dei rapporti intercorrenti tra i singoli coobbligati e l’Agenzia delle entrate si riverbera su quello processuale nell’inesistenza di un obbligo di instaurare un processo unico, cui debbano partecipare tutti i coobbligati e l’Amministrazione finanziaria, potendo così generare situazioni tra loro logicamente incompatibili. Il presente contributo ha ad oggetto uno degli istituti finalizzati ad uniformare la situazione dei coobbligati solidali: la possibilità per il contribuente di richiedere in base all’art. 1306, secondo comma, c.c., l’estensione degli effetti della sentenza passata in giudicato pronunciata tra il creditore (l’Agenzia) e il condebitore, purché basata su ragioni oggettive. In questa sede si intende esaminare il contenuto, i presupposti e gli aspetti processuali dell’istituto, senza entrare nel dibattito sull’applicabilità o meno di detta disposizione alla materia tributaria: la giurisprudenza di legittimità ha da tempo risolto la questione in senso positivo.

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