Notifica atti di accertamento: decadenza al 26 marzo per i prossimi anni

La proroga dei termini di notifica degli atti di accertamento

Slitta al 26 marzo la data ultima entro cui l'Agenzia delle Entrate deve notificare gli atti di accertamento relativi a periodi di imposta (e, in linea generale, a fattispecie) già accertabili tra l'8
marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Restano escluse le sole annualità naturalmente in scadenza al 31 dicembre 2020.

È questa, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2022, la corretta interpretazione circa l'ambito applicativo, rispettivamente, dell'art. 67 DL 18/2020 e
dell'art. 157 DL 34/2020. L'art. 67 DL 18/2020 ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per lo svolgimento di una serie di attività da parte degli uffici, tra cui quelle di accertamento e, quindi, di notifica di eventuali atti impositivi.

Per effetto di tale sospensione, gli 85 giorni compresi tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 devono essere aggiunti in coda al naturale termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 43 DPR 600/73 (31 dicembre). Ne consegue che il termine in oggetto “scivola” al 26 marzo successivo (25 marzo per gli anni bisestili).

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