TMT e Data Protection

Obblighi di stay down su scala mondiale per gli hosting provider confermati dalla CGUE

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella recente sentenza del 3 ottobre 2019, ha affermato che la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico non osta a che un giudice di uno Stato membro possa ordinare a un prestatore di servizi di hosting (nel caso di specie Facebook Ireland Limited) di bloccare l’accesso o rimuovere, a livello mondiale, le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico ovvero equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni.

La sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione deve però essere limitata a quelle informazioni che contengono gli elementi specificati nell’ingiunzione ovvero il cui contenuto rimanga sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illeceità.

Ciò al fine di non costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto, che costituirebbe l’imposizione di un obbligo di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzato, nonché di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, vietato dall’articolo 15 della Direttiva.


Articolo disponibile sulla Newsletter "Norme e Tributi" n. 137 della Camera di Commercio Italo-Germanica.