Professionisti, artisti e piccoli imprenditori: è sempre dovuta l’irap?
In data 13 aprile 2016 è stata depositata un’interessante sentenza delle Sezioni Unite, la n.7291/2016 in materia di Irap.
Prima di affrontare la vicenda processuale, è bene ribadire che requisito per l’applicazione dell’Irap è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi.
Se per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo ai fini IRAP, per i professionisti, società semplici e associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio di arti e professioni- così come indicate nell’art.5, comma 3 del TUIR-, il discorso è più complicato.
Sono noti, tra l’altro, i contrasti interpretativi tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione in merito ai requisiti attraverso cui ravvisare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione per i professionisti, le società semplici e le associazioni sopradette. Si segnala che la legge delega dell’undici marzo 2014, n. 23 ha affidato al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, al fine della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta (IRAP). Il governo, tuttavia, non ha ancora provveduto nel merito.
La Cassazione ha affermato che tale requisito, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente:
- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi i detti beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’Agenzia con la circolare 45/E del 2008 ha chiarito che i requisiti sopracitati devono considerarsi alternativi.
Ciò premesso, la sentenza in commento ha riguardato l’esclusione, ai fini IRAP, del presupposto dell’autonoma organizzazione nello svolgimento in forma associata dell’attività di medicina di gruppo da parte medici convenzionati con il SSN.
Risulta interessante sottolineare come la Corte abbia affermato che le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio di arti e professioni- ai sensi dell’art.5, comma 3 del TUIR, costituiscano ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Tuttavia, per i giudici di legittimità, la figura della forma associativa della medicina di gruppo non integra i tratti dell’associazione fra professionisti, cui si riferisce l’articolo 5 del TUIR.
Semmai, tali forme associative costituiscono delle modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi.
Infine, l’eventuale spesa per la collaborazione di terzi non è idonea ad identificare un’autonoma organizzazione, piuttosto esprime l’esigenza di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche indispensabili.
Alla luce di tali motivazioni, la Corte ha ritenuto che non si configuri alcun presupposto impositivo ai fini IRAP.
Pertanto, in attesa dell’intervento del governo, la Cassazione definirà di volta in volta la sussistenza dell’autonoma organizzazione, al fine dell’assoggettabilità all’IRAP per professionisti, artisti e piccoli imprenditori.