Consulenza tributaria e tax compliance

Il contribuente conserva la qualità di soggetto passivo anche dopo il fallimento

Si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n.5932 del 18 marzo 2016, in  materia di fallimento ed accertamento tributario.

L’agenzia ha notificato ad un curatore fallimentare due avvisi di accertamento per recuperare maggiori redditi d’impresa, determinati da ricavi non contabilizzati a carico di una società in seguito dichiarata fallita, relativi pertanto ad anni d’imposta precedenti alla dichiarazione di fallimento.

Il curatore fallimentare ha impugnato i due atti, deducendo l’insufficiente motivazione e l’infondatezza nel merito degli atti impositivi, non essendo nelle condizioni di giustificare i prelevamenti e le movimentazioni bancarie che hanno determinato l’accertamento presuntivo.

Inoltre, nel caso di specie, gli avvisi di accertamento sono stati notificati solo al curatore e non anche all’amministratore della società fallita. Sulla scorta di ciò, il curatore ha sottolineato come il rapporto processuale non si sia validamente costituito  nei confronti di tutte le parti interessate.

La Corte ha fatto chiarezza sulla questione ed ha  affermato quanto segue.

Nel caso di notifica al curatore fallimentare di un atto impositivo relativo a rapporti compresi nel fallimento, il contribuente non sarebbe parte necessaria del processo. In siffatta ipotesi, è sufficiente la  rappresentanza processuale del curatore a garantire l’integrità del contradditorio.

Tuttavia, qualora l’avviso di accertamento abbia ad oggetto crediti fiscali i cui presupposti siano maturati precedentemente alla dichiarazione di fallimento, l’atto impositivo deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario.