Recapture nelle obbligazioni convertibili: la natura incerta del provento

I prestiti obbligazionari convertibili implicano, in capo all’emittente, la contabilizzazione separata della componente di finanziamento e della componente di equity. Tale impostazione assume rilievo fiscale, a condizione che si verifichi la conversione delle obbligazioni in partecipazioni.

In caso di mancata conversione, le disposizioni fiscali disconoscono la derivazione rafforzata, con recupero degli interessi figurativi dedotti. Nella risposta n. 303/2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle conseguenze, ai fini IRES e IRAP, in capo al soggetto emittente, del mancato esercizio del diritto di conversione e sulla natura del provento risultante dalla conversione.

Si tratterebbe di un interesse attivo, che legittima la deduzione di interessi passivi ex art. 96 del T.U.I.R.; tale soluzione, seppur foriera di alcune perplessità sul piano teorico, ha l’indubbio pregio di risolvere una molteplicità di problemi pratici. Restano aperte alcune questioni applicative, ad esempio, attinenti alle modalità con le quali trattare il provento in questione e come coordinarne l’applicazione con le regole dell’art. 96 T.U.I.R. Alcune criticità si pongono inoltre nel riconoscere la rilevanza ai fini IRAP di un provento imputato direttamente a patrimonio netto.

 

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L'articolo integrale è disponibile su ilfisco 2/2024