Diritto del lavoro

Recidiva prevista dal CCNL come ipotesi di recesso: il giudice deve in ogni caso valutare la gravità del fatto contestato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 28417 del 28 novembre 2017, ha ribadito un principio ormai consolidato, secondo il quale la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva, in relazione a precedenti mancanze, come ipotesi di licenziamento non esclude il potere/dovere del giudice di valutare in ogni caso la gravità dell’addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva.

Nel caso di specie, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, la Corte di Appello di Bari ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore dopo ripetuti episodi di negligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa assegnatagli.

Secondo la Corte Territoriale, infatti, la recidiva rappresentava un elemento costitutivo dei fatti della mancanza addebitata al dipendente e avrebbe, quindi, dovuto formare oggetto di contestazione, a pena della nullità della sanzione o del procedimento disciplinare.

La società, pertanto, proponeva ricorso dinnanzi alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza e il lavoratore resisteva con controricorso.


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