La legge di Bilancio 2018 contiene un significativo intervento sull’impianto normativo in materia di “interpretazione degli atti” ai fini dell’imposta di registro. La modifica solleva interrogativi non di poco conto per i contribuenti, cui servono risposte adeguate sulla natura giuridica e sull’ambito di applicazione temporale della nuova formulazione dell’art. 20 TUR, per anni interpretata come norma antielusiva sia dalla giurisprudenza di merito sia da quella di legittimità. Ad esempio: si tratta di una norma interpretativa o novativa? La disposizione ha o meno efficacia retroattiva? Trova applicazione anche con riferimento ai contenziosi pendenti?
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