Assegno di mantenimento: è possibile determinarlo in “misura fissa”?
È legittimo stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento in misura fissa, comprensiva anche delle spese straordinarie?
La risposta è negativa in base agli artt. 147 e 315-bis c.c.. Ciascuno dei genitori ha, infatti, un dovere autonomo, e concorrente con quello dell’altro, di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze (Cass. civ. n. 11414/2012); dovere che non cessa né allo scioglimento del vincolo matrimoniale o al termine della convivenza (Trib. Palermo, n. 1111/2009), né al raggiungimento della maggiore età del figlio (Cass. civ. n. 24424/2013; Cass. civ. n. 1830/2011; Cass. civ. n. 22909/2010; Cass. civ. n. 22678/2010; Cass. civ. n. 24018/2008). Tale mantenimento poi non si esaurisce con il solo obbligo alimentare, ma si estende all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale ed a tutte le necessità che riguardano la cura e l’educazione del figlio (Cass. civ. n. 6197/2005).
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