Segnalazione per scopi personali: la cassazione ribadisce i limiti di applicabilità del whistleblowing

Il divieto, stabilito dalla normativa whistleblowing, di attuare misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione non si applica nelle ipotesi in cui quest’ultima sia stata fatta per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio 231, a cui si rimanda per il testo integrale.

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