Segnalazione per scopi personali: la cassazione ribadisce i limiti di applicabilità del whistleblowing
Il divieto, stabilito dalla normativa whistleblowing, di attuare misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione non si applica nelle ipotesi in cui quest’ultima sia stata fatta per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.
***
Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio 231, a cui si rimanda per il testo integrale.
Clicca qui per l’articolo completo.