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Sequestro: la deroga alla sospensione feriale dei termini si estende ai reati tributari

Con ordinanza del 6 settembre 2018 il tribunale di Pavia ha rigettato la richiesta di riesame reale avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 20 luglio 2018 nei confronti di B.G., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 81 cpv., 603-bis, comma 1, n. 1, comma 2, comma 3 nn. 1, 2, 3, comma 4, n. 1 e 110 c.p.; 10-quater nn. 2, 4, 5 e 10-ter d.lgs. 74/2000, in uno con l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca diretta dei beni delle società coinvolte, costituenti profitto di reato, fino alla concorrenza di euro 14.803.842, corrispondente all'imposta evasa e, in caso di mancato reperimento o di provvista inferiore, ai fini della confisca per equivalente del profitto in capo agli indagati.

B.G., ha ricorso a mezzo dei propri difensori di fiducia.

Con un primo motivo di ricorso l'imputato ha dedotto la violazione di legge per erronea applicazione della l. 742/1969 e violazione dell'art. 324,comma 7,c.p.p., con rinvio all'art. 309,comma 10,c.p.p., per mancata decisione da parte del tribunale nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Il tribunale del riesame avrebbe frainteso il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 37501/2010, secondo cui la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, introdotta dalla l. 7 ottobre 1969 n. 742, art. 2 comma 2, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali.

In realtà il giudicante, pur riconoscendo tale principio, ha ritenuto che, nel caso di specie, seppur il procedimento riguardasse in modo evidente un reato di criminalità organizzata, i sequestri sarebbero stati disposti solo ed esclusivamente per i reati tributari.

Il ricorrente rileva l'evidenza dell'errore, in quanto la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, riguardava proprio una fattispecie simile al caso di specie.

Il tribunale di Pavia ha affermato che “la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, prevista dall'art. 2, comma 2,L. n. 742/1969, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari, ivi comprese i giudizi di riesame concernenti i sequestri disposti per reati tributari se commessi nell'ambito previsto dalla predetta norma”.

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