Transazioni conciliative e rinunce: l’accordo sul TFR non può essere generico
L’accordo sottoscritto tra le parti in occasione della risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro, con il quale il datore si impegnava a corrispondere al dipendente una somma a titolo di rinuncia a far valere eventuali controversie relative al “trattamento di fine rapporto nel suo complesso”, non esclude future rivendicazioni relative all’incidenza dello straordinario sul TFR.
A tali conclusioni è arrivata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20976 dell’8 settembre 2017.
La vicenda oggetto della suddetta pronuncia prende le mosse dal ricorso presentato in data 13 gennaio 2006 da un dipendente di un’azienda energetica che, premettendo di aver prestato lavoro straordinario in via continuativa in epoca anteriore al 31 maggio 1982, chiedeva fosse accertato il suo diritto ad includere nel computo del TFR il compenso medio mensile percepito a tale titolo.
Le doglianze del dipendente venivano respinte sia in primo grado sia dalla Corte territoriale, la quale riteneva che il lavoratore avesse rinunciato a qualsiasi pretesa avendo sottoscritto un accordo transattivo con il quale accettava la corresponsione, da parte della società datrice, di una somma per integrazione del trattamento di fine rapporto “al solo fine di evitare il rischio di eventuali controversie che dovessero coinvolgere il calcolo della indennità di anzianità al 31 maggio 1982 e del trattamento di fine rapporto nel suo complesso”.
Avverso tale decisione il lavoratore ricorreva in Cassazione per erronea applicazione dell’art. 2113 c.c., trovando accoglimento.
La Suprema Corte, richiamando un principio di diritto oramai consolidato, affermava infatti che la generica rinuncia del lavoratore a una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione al rapporto di lavoro e alla sua conclusione, può assumere valore di rinuncia o di transazione solo se rilasciata dal dipendente in modo consapevole rispetto ai diritti cui rinuncia a fronte dell’importo a titolo di transazione concordato.
Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione rilevava quindi che, nel caso di specie, la formula utilizzata nell’accordo tra le parti costituiva mera quietanza e non escludeva, invece, future rivendicazioni relative all’incidenza dello straordinario sul TFR.
La pronuncia in commento, pertanto, ribadisce un’interpretazione oramai consolidata, secondo cui l’efficacia degli accordi transattivi è subordinata alla sua specificità e ad una comprovata consapevolezza del lavoratore riguardo ai diritti cui abdica attraverso l’accordo.
Rif.: Cass. Civ., sez. Lav., 8 settembre 2017, n. 20976