Welfare aziendale e di produttività: valutazioni di convenienza
Per welfare di produttività si intende il regime fiscale agevolato introdotto dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) che prevede a partire dal 2016 misure agevolative per le retribuzioni premiali consistenti nell’applicazione di un’imposta del 10 per cento sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
Nel caso in cui il lavoratore scelga di convertire il premio di risultato con un benefit, il premio non verrà assoggettato nemmeno all’imposta sostitutiva del 10 per cento, beneficiando dunque di una totale detassazione.
La legge di Bilancio 2017 ha innalzato l’ammontare del premio di produttività agevolabile – da € 2.000 a € 3.000 – ed ha incrementato le soglie quantitative – da € 50.000 a € 80.000 – includendo nel novero dei dipendenti interessati dall’agevolazione anche i titolari di reddito medio/alto, precedentemente esclusi.
La detassazione viene estesa alla concessione di auto, di prestiti e di case ai dipendenti (di cui al comma 4 dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986) e ai premi versati a polizze assicurative del tipo per la copertura del rischio di non autosufficienza, tramite un loro inserimento nella lista dei benefit dell’art. 51, comma 2. Stringenti restano tuttavia le condizioni richieste per il riconoscimento dell’agevolazione. In primo luogo la platea dei destinatari è circoscritta ai lavoratori dipendenti “tout court”, con esclusione dei titolari di redditi assimilati a quelli di dipendente (e.g. gli amministratori di società).
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