Corporate criminal liability

Rilevanza penale delle condotte post concordatarie dell’amministratore

La Suprema Corte, con la sentenza Cass., Pen. – Sez. V - 1 dicembre 2016, n. 51277, sent., ha ritenuto fondato il ricorso presentato dalla pubblica accusa e l’ordinanza impugnata statuendo l’assoluta inesistenza di una “area di irresponsabilità penale, di carattere oggettivo, per i fatti spoliativi commessi dopo l’ammissione al concordato. In questo modo,proseguono i giudici di legittimità, si introdurrebbe erroneamente una causa di giustificazione che l’ordinamento non contempla.

La scriminante prevista dall’art. 217-bis, comma 1, l. fall. per le operazioni spoliative del patrimonio sociale compiute dopo l’ammissione al concordato preventivo opera limitatamente alle ipotesi di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, l. fall. e di bancarotta semplice ai sensi dell’art. 217 l. fall. e non anche quando si ravvisino fatti configuranti delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 l. fall.

Inoltre, l’elenco dei soggetti attivi dei delitti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 236 l. fall. è tassativo: non è punibile il liquidatore giudiziale nominato nel concordato preventivo con cessione di beni per non essere espressamente menzionato dalla norma, ma resta la previsione di responsabilità per gli altri soggetti elencati non solo per i fatti antecedenti all’ammissione al concordato, ma anche per quelli successivi.



Il caso

L’imputato, in qualità di (i) amministratore di fatto e liquidatore giudiziale di una società in stato di crisi ammessa al concordato preventivo e di (ii) amministratore di diritto di alcune società ad essa collegate, indagato per una serie di condotte distrattive integranti il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, veniva sottoposto, con ordinanza del GIP del Tribunale di Pistoia, alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Successivamente, il Tribunale del Riesame di Firenze sostitutiva la misura con il meno afflittivo obbligo di firma per i capi A e B. Escludeva invece l’operatività della misura cautelare, difettando il requisito della gravità degli indizi, in relazione al capo C dell’imputazione (bancarotta fraudolenta patrimoniale) poiché i fatti contemplati erano post-concordatari e quindi coperti dal decreto di omologa del concordato preventivo al quale era stato dato parere favorevole dal comitato dei creditori, dal commissario giudiziale ed autorizzato da parte del giudice delegato.
Avverso la pronuncia del Riesame proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia deducendo in primis la violazione degli artt. 110 c.p. e 236, 223 e 216 l. fall. in quanto l’unica esclusione penale normativamente prevista dalla Legge Fallimentare è data dall’art. 217-bis, il quale fa riferimento esclusivamente ai fatti di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale, tacendo circa gli addebiti di bancarotta fraudolenta.

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