Appalto, responsabilità solidale ed esternalizzazione irregolari: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso le Circolari n. 6 e 7 del 29 marzo 2018, ha affrontato il tema della responsabilità solidale sia nell’ambito degli appalti e dei sub-appalti, sia in ipotesi di sistemi di distacco di dipendenti o “codatorialità”.
Con il primo documento, l’INL ha ripreso la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017 per porre l’attenzione sul principio di solidarietà disciplinato dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, ritenuto costituzionalmente legittimo.
Secondo la Corte, infatti, la ratio della norma è quella di evitare che nelle forme contrattuali che prevedono una dissociazione tra titolarità del contratto e utilizzazione della prestazione vi possa essere un danno dei lavoratori coinvolti, siano essi ausiliari dell’appaltatore o del sub-fornitore. I giudici costituzionali, infatti, hanno concluso per la legittimità della norma poiché, dandone una lettura costituzionalmente orientata, non assume rilevanza alcuna che il contratto di subfornitura si debba ritenere species dell’appalto o, al contrario, un tipo negoziale autonomo, quanto, invece, diventa centrale l’esigenza di tutela dei dipendenti impiegati nella subfornitura, stante la maggior debolezza del datore di lavoro/subfornitore.
L’INL chiarisce, inoltre, che l’interpretazione della Corte si estende anche alle ipotesi di distacco di cui all’art. 30 D.Lgs n. 276/2003 e di distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016 (distacco dei lavoratori in ambito UE) non solo nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile alle ipotesi di appalto/subappalto ma anche qualora consista in altre operazioni commerciali. Con la circolare n. 7, invece, l'INL torna a porre l'attenzione sul tema del distacco e della codatorialità, al fine di puntualizzarne la disciplina e individuarne le caratteristiche fondamentali.
Lo spunto è offerto dagli annunci pubblicitari, sempre più frequenti, con cui vengono proposte alle aziende “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che, pur economicamente vantaggiosi, presentano evidenti violazioni alla disciplina di riferimento, dando luogo a ipotesi di somministrazione e distacco illeciti.
L'Ispettorato, in primo luogo, rileva che il contratto di rete, disciplinato all'art. 3, comma 4ter, D.L. 5/2009, può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e, conseguentemente, è precluso a quei soggetti che non sono qualificabili come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c. (ad esempio liberi professionisti e associazioni)
In relazione all'oggetto del contratto, la norma si limita a stabilire che lo stesso può riguardare lo scambio di informazioni o di prestazioni di natura tecnica, commerciale o industriale tra imprese o l'esercizio di una o più attività comuni “rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
In secondo luogo, l'INL sottolinea che, in forza del comma 4ter dell'art. 30 del D.Lgs n. 276/2003, in caso di distacco di personale tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente.
Viene, altresì, specificato che, affinché il contratto di rete produca i suoi effetti (automaticità dell'interesse del distaccante e codatorialità tra le imprese firmatarie nei confronti dipendenti), è necessario che si proceda all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
Infine, la circolare evidenzia che la codatorialità è disciplinata dalle stesse disposizioni che regolamentano il distacco, in particolare i commi 2 e 3 del già citato art. 30, riguardanti le tutele riconosciute al lavoratore distaccato. Pertanto, nell'ambito del contratto di rete, sia per quanto riguarda il distacco sia per quanto riguarda la codatorialità, il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di settore applicato dall'impresa distaccante.
Con riguardo a ciò, andrà, infine, considerato che in caso di eventuali violazioni relative al regime di trattamento retributivo e contributivo, si applica il principio generale della responsabilità solidale sancito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, in quanto le imprese firmatarie del contratto di rete sono tutte considerate soggetti datoriali del personale indicato nel contratto stesso.