È valido il licenziamento comunicato in forma indiretta
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24391 del 5 agosto 2022, è tornata ad occuparsi del requisito della forma scritta di licenziamento attraverso un’analisi dell’art. 2, L. n. 604/1966 e della nozione di conoscenza dell’atto recettizio, ai sensi dell’art. 1334 c.c.
Quanto al primo aspetto, la Corte di Cassazione ha ribadito un suo precedente orientamento secondo cui, con riferimento alla forma richiesta per il licenziamento, l'art. 2, L. n. 604/1966 esige - a pena di inefficacia - che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, sottolineando, altresì, che la stessa norma, al contrario, non prescrive modalità specifiche di comunicazione. Dunque, le comunicazioni con le quali il datore intende notificare il provvedimento espulsivo al lavoratore dovranno necessariamente presentare la forma scritta e non dovranno invece essere oggetto di particolari modalità di trasmissione/comunicazione, purché la volontà di recedere dal rapporto si evinca con chiarezza dal tenore provvedimento e il suo destinatario ne venga a conoscenza in maniera certa.
A tal proposito, i giudici di legittimità si sono soffermati su un secondo e ultimo aspetto, ossia la nozione di conoscenza dell’atto recettizio, precisando che la comunicazione del licenziamento, soggiacendo alla disciplina ex artt. 1334 e 1335 c.c., produce effetto nel momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata.
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