Rapporto tra risoluzione del concordato preventivo e apertura della liquidazione giudiziale nel Codice della crisi
Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato in merito ad una domanda di apertura della liquidazione giudiziale su ricorso presentato in proprio dalla Società successivamente all’entrata in vigore del CCII, a fronte di un concordato preventivo omologato nella vigenza della Legge Fallimentare e non oggetto di risoluzione.
Affrontata, preliminarmente, la questione dell'applicabilità o meno della disciplina transitoria di cui all'art. 390, comma 2, CCII, il Tribunale di Milano ha dato applicazione dell’art. 119 comma 7 CCII ed ha valutato la sussistenza dello stato di insolvenza della Società ricorrente con riguardo ai debiti sorti successivamente alla domanda di accesso alla procedura concordataria; dunque non con riguardo ai debiti oggetto di falcidia concordataria, seppur rimasti impagati.
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