Pegno su somme di denaro e revocatoria fallimentare: la Corte di Cassazione sulla distinzione tra pegno regolare e irregolare
Con l’ordinanza n. 9811/2025, la Corte di Cassazione ha sancito l’assoggettabilità a revocatoria fallimentare della compensazione operata in conto corrente tra il debito della società poi fallita e il credito vantato dalla banca, qualora il pegno di denaro costituito a garanzia possa qualificarsi come ‘regolare'. Difatti, solo il pegno 'irregolare' - che si configura esclusivamente quando al creditore pignoratizio sia espressamente attribuita la facoltà di disporre delle somme che ne formano oggetto - comporta l’esenzione dalla revocatoria. In assenza di tale facoltà, da prevedersi espressamente, il pegno mantiene natura 'regolare' e non attribuisce alla banca la disponibilità immediata delle somme, rendendo così revocabile l’incameramento effettuato mediante rimessa solutoria.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Insolvenza, a cui si rimanda per il testo integrale.
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