Liberazione dei fideiussori nell’accordo di ristrutturazione con cram down previdenziale
Con sentenza dell’11 giugno 2025 la Corte d’Appello di Brescia ha riformato la pronuncia del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato inammissibile la domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione ex art. 61 CCII presentata dalla società reclamante, affermando che, in materia di accordi di ristrutturazione e cram down nei confronti di enti pubblici, la liberazione dei fideiussori e coobbligati solidali consegue anche quando l’adesione del creditore pubblico sia stata ottenuta tramite omologazione forzosa giudiziale nonostante l’iniziale diniego.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Insolvenza, a cui si rimanda per il testo integrale.
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