Illegittimità del trasferimento del membro della RSU in mancanza del nulla osta sindacale
1. Il caso
La fattispecie in esame riguarda l'impugnazione del provvedimento datoriale di trasferimento presso una diversa sede di lavoro del dirigente disposto senza il nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza, pur in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale idonee a giustificare il trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 c.c.
In primo grado il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento del dirigente, disponendo la riassegnazione dello stesso alla sede originaria in mancanza della richiesta, da parte del datore di lavoro, del predetto nulla osta.
I giudici di secondo grado hanno poi confermato l'illegittimità del provvedimento in quanto disposto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, applicabile al settore pubblico ai sensi dell'articolo 23 della l. n. 93 del 1983, e dell'articolo 18 del CCNQ (Contratto collettivo nazionale quadro).
Per la Corte, il combinato disposto delle predette disposizioni avrebbe dovuto imporre la richiesta di nulla osta sindacale ai fini della validità del trasferimento, a prescindere dalle motivazioni poste a giustificazione del provvedimento, che in nessun caso potrebbero condizionare l'applicazione della disciplina a tutela del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale.
La datrice di lavoro, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proponeva ricorso in Cassazione.
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