Bancarotta documentale. Sulla sussistenza dell’obbligo di consegna delle scritture contabili in capo all'ex amministratore della società fallita
La pronuncia qui in commento concerne un episodio di bancarotta fraudolenta: ai tre imputati venivano contestati i reati di cui agli artt. 110 c.p., 216, 223, 219 r.d. 267/1942. Se è ormai noto che in capo all'ex amministratore della società fallita, che abbia effettivamente cessato ogni carica, non possa configurarsi un obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore, in quanto terzo rispetto alla società stessa, la pronuncia riveste interesse per quanto concerne la posizione del liquidatore.
A questo proposito occorre sottolineare che l'art. 223 r.d. 267/1942 estende l'applicazione dell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite. Ne deriva che il reato di bancarotta fraudolenta può essere commesso oltre che dall'imprenditore dichiarato fallito anche da colui che ricopre la qualifica di liquidatore al momento della dichiarazione di fallimento.
Nella pronuncia viene affermato che il liquidatore, pur avendo omesso in tutto la consegna della contabilità, non risponde se tale condotta non sia sorretta dal dolo specifico. Quest'ultimo elemento soggettivo, la cui prova grava sull'accusa, può ritenersi integrato unicamente qualora si pervenga alla dimostrazione che il liquidatore non si sia limitato ad operare nella fase terminale di chiusura della società ma che, avendo interessi personali o di terzi da tutelare, si sia ingerito da tempo nella gestione della società.
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